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Deposito telematico atti giudiziari

 

In altre occasioni si sono a più riprese affrontati molteplici aspetti problematici della messa a regime del processo civile telematico (Pct).
Si è altresì affrontata la vera problematica centrale, che vede il Pct come l’arena in cui si confrontano fra loro due rigidi formalismi, in passato fra loro sconosciuti: da un lato, il formalismo matematico delle procedure informatiche e, dall’altro, il formalismo del processo civile.
Per quanto al primo, chiunque si sia mai trovato a fronteggiare un computer sa che ogni sistema informatico detta proprie regole e procedimenti per i quali l’omissione di un formalismo conduce ad una rigida sanzione: il blocco del sistema o, comunque, il funzionamento dello stesso in modo difforme da quanto voluto dall’operatore.
Dall’altra parte, il formalismo del processo civile impone regole e procedure che, tendenzialmente, sono volte al conseguimento dello scopo finale della costituzione di un contraddittorio regolare.
Ovviamente i problemi nascono, ed in quantità, nel momento in cui si tenti di gestire il sistema formale del processo civile attraverso il sistema (anch’esso formale) della procedura informatica.
In questi casi, si è già visto, una irregolarità sotto ogni profilo (informatica o procedurale) può condurre al mancato perfezionamento dell’adempimento processuale.
Il tutto, ovviamente, può essere superato con un sapiente utilizzo di un elemento che spesso manca nelle procedure formali eccessivamente rigide: il buon senso.
Un caso in cui forse il buon senso è mancato è quanto recentemente accaduto al Tribunale di Milano, allorquando la seconda sezione civile del Tribunale con Decreto del 15 gennaio 2015, n. 534, ha disposto la condanna ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile di una parte che aveva depositato telematicamente un atto senza provvedere altresì al deposito di “copia di cortesia” dello stesso in formato cartaceo.
L’antefatto è ben evidente e noto nel settore: nei primi tempi di avvio del processo civile telematico, non tutti i procuratori (e, probabilmente, neppure tutti i Tribunali ed i relativi Collegi Giudicanti) erano attrezzati per la lettura degli atti depositati telematicamente.
Proprio a tal fine, le linee guida emesse da parecchi Tribunali hanno previsto, quale suggerimento accessorio per chi depositasse atti in via telematica, l’ulteriore adempimento del deposito in cancelleria della cd. “copia di cortesia” in formato cartaceo dell’atto depositato telematicamente. Per come inteso sinora, il deposito di “copie di cortesia” è stato sempre un semplice adempimento non obbligatorio, non soggetto a sanzione alcuna in caso di inottemperanza.
Semplicemente, la “copia di cortesia” permetteva al contraddittore non attrezzato (e financo al Giudice) di accedere comodamente comunque all’atto.
Ovviamente, la problematica è stata totalmente superata con l’avvento dell’obbligo di deposito di tutti gli atti in forma telematica, allorchè i sistemi di gestione del Pct (i cosiddetti Punti di Accesso telematici, “Pda”) hanno permesso comunque a tutti gli avvocati di accedere agli atti propri e delle controparti via web.


Lino barreca e Silvio Motta

 

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